Il Magistrato di Praga ha reso accessibile un nuovo sito web denominato Sdilene Ubytování v Praze (alloggi condivisi a Praga) con l’intento di regolamentare e fornire informazioni utili sia agli operatori economici che si occupano degli affitti short term, sia ai clienti di strutture di questo genere.
Il sito, tradotto anche in lingua inglese, francese e tedesca (oltre naturalmente alla lingua ceca) si trova all’indirizzo seguente: sdileneubytovani.praha.eu.
L’aspetto maggiormente rilevante é che tramite circolare, il fisco ceco ha definito cosa intende per affitti e cosa intende per servizi di soggiorno.
Vediamo di analizzare di seguito i due concetti, e cercare di sintetizzare le implicazioni:
Servizi i Alloggio
In generale, vi sono vari aspetti che vanno tenuti presente nei servizi di alloggio (la definizione di servizi di alloggio comprende l’alloggio a breve termine, accompagnato dai tipici servizi di ricezione):
- Occorre avere le licenze per fornire servizi di soggiorno (la licenza è una licenza libera che deve essere fatta sia per le persone giuridiche, che per le persone fisiche).
- Occorre tenere conto delle tasse sul soggiorno da versare al Magistrato di Praga
- Occorre segnalare le presenze agli organi di Polizia e pertanto la tenuta di un c.d. libro presenze.
L’alloggio a breve termine sotto forma di servizi al soggiorno (in ceco “ubytovací služby”), se fornito da un soggetto IVA (sia esso persona fisica, che persona giuridica) implica l’obbligo di applicare l’IVA al 15%.
Se invece il soggetto che fornisce il servizio non è soggetto IVA ai sensi della normativa ceca, vale la regola fino al raggiungimento del limite di legge (1 milione di CZK di fatturato nei 12 mesi precedenti), non vi sono obblighi IVA particolari. Tuttavia, restano in piedi gli obblighi indicati sopra nei confronti del Magistrato e delle autoritá di Polizia.
La novità, come giá accennato in apertura, è la circolare del fisco ceco datata 11/10/2017 nella quale viene espressamente stabilito che sono considerati SERVIZI DI ALLOGGIO tutte le offerte di alloggio che transitano su piattaforme internet (come ad es. Airbnb ed altri).
In questa circolare viene espressamente indicato che il fisco considera questa tipologia di alloggio, non come affitto, ma come SERVIZI DI ALLOGGIO.
Naturalmente, i redditi generati da questa attività, sono soggetti anche alle imposte sui redditi locali. Se questo rappresenta una cosa ovvia per le persone giuridiche (corporate tax 19%), per le persone fisiche si possono presentare varie casistiche. In caso di licenza come imprenditore individuale per i servizi di alloggio, è applicabile il metodo forfettario (60/40) che consente di scaricare il 60% dei costi senza documentarli (fino ad un fatturato di 2 milioni di CZK, ndr), se non è presente la licenza viene applicato il forfeit al 40%.
Tale servizio è soggetto alla evidenza elettronica degli incassi (EET) obbligo introdotto dal 1.12.2016 su tutti gli esercenti tale servizio. Questo vale per il pagamento avvenuto in contanti o tramite carta di credito.
Affitto
I contratti di affitto sono regolati dal codice civile e richiedono un contratto di affitto (o di subaffitto) ai sensi della normativa vigente. L’affitto a breve termine (entro le 48 ore) è soggetto ad IVA 21%.
Dunque, il contratto di affitto (o subaffitto) è il documento principale e pertanto contiene anche la tutela dell’inquilino ai sensi della legge vigente.
Oltre le 48 ore, gli affitti e subaffitti sono esenti IVA (fatto salvo che non siano tra due soggetti IVA, che si possono accordare per l’affitto maggiorato di IVA).
Dal punto di vista fiscale, è considerato un reddito tassato per le persone fisiche ai sensi del §9 della Legge sulle imposte sui redditi. Pertanto, ha un regime non prettamente imprenditoriale (forfait costi su persone fisiche al 30%) oppure un regime costi e ricavi (con imponibile tassato al 15%). Per le persone giuridiche, vale ovviamente la coporate tax al 19%.
Gli affitti non sono soggetti all’evidenza elettronica degli incassi (EET).
Si ricorda, in caso di subaffitto per tali finalità, si consiglia di ottenere il consenso del proprietario dell’immobile e valutare eventuali implicazioni condominiali, come segnalato anche per l’ipotesi del soggiorno.
In conclusione
Era piuttosto dibattuto se il servizio offerto tramite AIRBNB e portali similari, rientri tra i servizi di alloggio o tra gli affitti.
Il Fisco, tramite la circolare emanata, ha definitivamente chiarito che in presenza di soggiorni giunti tramite portali web, si tratta sempre di servizi di alloggio.