Programma di protezione del lavoro ANTIVIRUS

By Marzo 24, 2020Uncategorized

(fonte CAMIC – https://www.camic.cz/it/news/programma-di-protezione-del-lavoro-antivirus)

Il Governo ceco ha approvato il Programma di protezione del lavoro “ANTIVIRUS”, volto a sostenere l’occupazione in seguito alla crisi causata dell’epidemia di COVID-19. Nell’ambito di tale misura, l’Ufficio del Lavoro rimborserà alle aziende le spese per il personale (salari), secondo le varie tipologie di intervento indicate a seguire.

A chi e a quali condizioni è concessa la compensazione?

La compensazione è concessa ai datori di lavoro con attività a rischio a causa della diffusione del virus, quale contributo per coprire, in tutto o in parte, l’indennità salariale dovuta al dipendente impossibilitato al lavoro (ad es. per quarantena legale) oppure nel caso in cui l’azienda non sia nelle condizioni di operare (impossibilità a proseguire l’attività di impresa ad es. per ordinanza del governo, per mancanza di fornitori, per limitata domanda) a causa del COVID-19. 

Da chi è erogato il contributo?

Il contributo è erogato dall’Ufficio del Lavoro (Úřad práce). 

Quale sarà il contributo per la mia azienda?

L’importo e la durata del contributo dipenderanno dal motivo dell’impossibilità a realizzare l’attività lavorativa. L’attuazione del sostegno è fissata in modo tale che il datore di lavoro chieda il rimborso dell’indennità salariale dopo il periodo di rendicontazione, vale a dire al termine del mese per il quale viene richiesto il contributo. Esempio: per il mese di marzo, il datore di lavoro farà richiesta di contributo all’inizio di aprile.

I dettagli amministrativi, incluso il modulo della richiesta, verranno pubblicati dal Ministero del Lavoro nel corso della prossima settimana. La Camera Italo-Ceca seguirà costantemente l’evolversi della situazione e aggiornerà il presente articolo nel minor tempo possibile.

 

IL PROGRAMMA ANTIVIRUS PREVEDE LE SEGUENTI AZIONI:

  • Modalità A – Quarantena legale del dipendente
    Se il dipendente è quarantena, il datore di lavoro versa allo stesso un importo pari al 60% della base media dello stipendio/salario. In questo caso, il datore di lavoro riceverà dall’Ufficio del lavoro un contributo pari al 100% dello stipendio pagato.
  • Modalità B – Impossibilità di realizzare l’attività a causa delle misure di emergenza emesse dal governo.
    Se il datore di lavoro cessa la propria attività a causa dell’ordinanza del governo legata all’emergenza COVID-19, versa ai dipendenti un importo pari al 100% della base media dello stipendio/salario. In questo caso, il datore di lavoro riceverà dall’Ufficio del lavoro un contributo pari all’80% dello stipendio pagato (a carico del datore di lavoro resta il 20%) con un tetto massimo di 24.800 CZK/mese per dipendente.
  • Modalità C – Impossibilità di realizzare l’attività lavorativa per quarantena o assistenza ai bambini per un numero significativo di dipendenti. Per numero significativo si intende nello specifico almeno il 30% dei dipendenti di aziende, stabilimenti o altre unità organizzative in base alla situazione operativa del datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro versa ai dipendenti un importo pari al 100% della base media dello stipendio/salario e riceverà dall’Ufficio del lavoro un contributo pari all’80% dello stipendio pagato (a carico del datore di lavoro resta il 20%), con un tetto massimo di 24.800 CZK/mese per dipendente.
  • Modalità D – Disponibilità limitata di input
    In caso di disponibilità limitata di input (materie prime, prodotti, servizi) necessari per l’attività impresa, riconducibile alle misure di quarantena (o in generale a guasti della produzione) da parte del fornitore (anche estero), il datore di lavoro versa ai dipendenti un importo pari all’80% della base media dello stipendio/salario e riceverà dall’Ufficio del lavoro un contributo pari al 50% dello stipendio pagato, con un tetto massimo di 12.400 CZK/mese per dipendente.
  • Modalità E – limitazione domanda
    In caso di limitazione della domanda di servizi, prodotti e altre produzioni del datore di lavoro, presso il punto proprio vendita (in RC e all’estero), a seguito delle misure di emergenza, il datore di lavoro versa ai dipendenti un importo di almeno il 60% della base media dello stipendio/salario e riceverà dall’Ufficio del lavoro un contributo pari al 50% dello stipendio pagato, con un tetto massimo di 9.300 CZK/mese per dipendente.

 

NOTE PRATICHE:

Il Kurzarbeit (orario di lavoro ridotto con disoccupazione parziale, ndr.) è una procedura straordinaria, attivabile in periodi di crisi del mercato del lavoro, in cui l’orario di lavoro viene ridotto e parte dei costi salariali sono coperti indirettamente dallo Stato, che rimborsa il datore di lavoro, attraverso gli Uffici del lavoro. La misura è volta ad impedire o limitare riduzioni dell’organico in periodi di difficoltà. 

Codice del lavoro – Kurzarbeit

La disciplina ordinaria del Kurzarbeit è regolata dall’art.115 – Legge sull’occupazione n. 435/2004 Coll. Il prerequisito di base per la presentazione delle richieste è l’introduzione delle misure eccezionali previste dagli articoli 207 e 209 del Codice del lavoro n. 262/2006 Coll.
IL § 115 DELLA LEGGE SULL’OCCUPAZIONE STABILISCE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL KURZARBEIT:
(1) L’ufficio del lavoro può concedere un contributo al datore di lavoro, sulla base di un accordo concluso col datore di lavoro stesso, previa approvazione del governo, qualora il datore di lavoro non rientri nelle fattispecie di cui all’art. 109, § 3, del Codice del lavoro e: a) non si trovi nelle condizioni di ostacolo indicate all’art. 209 comma (1) del Codice del lavoro; b) l’interruzione non sia causata da una calamità naturale ai sensi dell’ art. 207 paragrafo b) del Codice del lavoro; c) l’interruzione non sia causata da calamità naturale secondo la legislazione UE direttamente applicabile.

Il datore di lavoro:

  1. a) non può assegnare al proprio dipendente più del 20% dell’orario di lavoro settimanale fisso
  2. b) fornisce già al dipendente una compensazione per uno dei suddetti ostacoli al lavoro, alle condizioni e nell’importo di cui all’art. 207 comma b) o all’art. 209 comma (2) del Codice del lavoro, e dalla conclusione dell’accordo con l’Ufficio del Lavoro, fornirà al dipendente una compensazione pari ad almeno il 70% delle retribuzioni medie.
  3. c) si impegna, per il periodo concordato per la concessione dell’indennità, a non risolvere il rapporto di lavoro, per i motivi specificati nell’art. 52 dai commi a) fino a c) del Codice del lavoro, con il dipendente per il quale l’indennità è richiesta.

(2) Oltre ai documenti di cui all’art. 118 paragrafo 2), alla Richiesta di contribuzione (dati identificativi di una persona fisica o giuridica, il luogo e l’oggetto dell’attività e il tipo di contributo richiesto), vanno allegati i seguenti documenti:

  1. a) un accordo con il sindacato sull’importo della compensazione salariale prevista ai sensi dell’articolo 209, paragrafo 2, del Codice del lavoro, in caso di ostacolo al lavoro ai sensi dell’articolo 209, paragrafo 1, del Codice del lavoro; se non esiste un sindacato presso la struttura del datore di lavoro, l’accordo può essere sostituito da un regolamento interno
  2. b) una descrizione dettagliata dei motivi per cui il datore di lavoro chiede un contributo e le misure già adottate dal datore di lavoro per far fronte alla situazione, in particolare riguardo le disposizioni sull’orario di lavoro, l’uso del regime del conto dell’orario di lavoro o i congedi;
  3. c) un elenco degli spazi del datore di lavoro a cui si riferisce la richiesta, compreso il numero di dipendenti interessati;
  4. d) una descrizione delle prospettive/previsioni di superamento della disoccupazione parziale o di una calamità naturale.

 

COSA DEVE CONTENERE LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO (art. 118 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI)

1) Il datore di lavoro o la persona fisica che vuole percepire i contributi per i singoli strumenti di politica attiva del lavoro deve presentare la Richiesta di contributo. La Richiesta di contributo per i singoli strumenti della politica attiva del lavoro deve contenere:

  1. a) i dati identificativi di una persona fisica o giuridica,
  2. b) il luogo e l’oggetto dell’attività
  3. c) il tipo di contributo richiesto

2) È necessario allegare alla Richiesta di contributo per i singoli strumenti di politica attiva del lavoro

  1. a) i documenti attestanti i fatti esposti nella domanda;
  2. b) la prova dell’apertura di un conto presso un istituto bancario

3) Il contributo è concesso a condizione che il datore di lavoro non registri arretrati fiscali conservati dall’Ufficio delal Finanze (Finanční úřad) o doganale (Celní úřad), arretrati fiscali verso l’istituto di previdenza sociale (Česká správa sociálního zabezpečení) o liistituto di assicurazione sanitaria (Zdravotní pojišťovna)  oppure arretrati fiscali o penalità di mora che riguardino i contributi per le politiche statali dell’occupazione, tranne nei casi in cui sia stata consentita la rateizzazione e quindi non si tratta di inadempienza. Tale certificato (certificato di assenza debitibezdlužnost) deve essere rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della presentazione della Richiesta di cui al paragrafo 1 e i suoi contenuti devono essere aggiornati alla data del suo rilascio. La filiale regionale dell’Ufficio del lavoro può richiedere la presentazione di altri documenti, purché siano necessari per valutare la Richiesta.

Dato l’art. 118 del Codice del lavoro si consiglia inoltre di iniziare a richiedere con anticipo i certificati di assenza debiti (bezdlužnost) presso i vari enti cechi preposti, considerando che tali documenti vengono per prassi sempre richiesti come allegati alle domande di contributo pubblico.